ASSOCIAZIONE “IL GIARDINO DI LUCE”

STATUTO

 

Art. 1

 

Costituzione, denominazione e sede

 

1) E’ costituita l’Associazione denominata “IL GIARDINO DI LUCE” con sede nel Comune  a Finale Emilia (MO), in via Redena Cremonina, 4/a.

 

2) L’Associazione non ha fini di lucro.

E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.

 

3) La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2

 

Scopi e attività

 

1) L’Associamone si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, per realizzare un giardino di didattico.

 

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di

-          tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e naturale, nonché delle tradizioni locali;

-          sviluppare le personalità umane in tutte le loro espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

-          la ricerca e la promozione culturale, etica e spirituale;

-          la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;

-          il conseguimento di altri scopi di promozione sociale realizzando un giardino didattico in cui si svolgeranno prevalentemente le attività inerenti gli scopi sopra esposti;

-          svolgere iniziative di raccolta fondi per la realizzazione del giardino e degli altri progetti dell’Associazione.

 

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale  prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

 

 

Art. 3

 

Risorse economiche

 

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

 

a)          quote associative;

b)         contributi degli associati e di terzi;

c)          eredità, donazioni e legati;

d)    contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e da istituzioni pubblici;

e)          contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

f)           entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

g)           proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate  al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h)          entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste

        sottoscrizioni anche a premi;

 

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

 

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

 

Art. 4

 

Soci

 

1) Il  numero degli aderenti è illimitato.

 

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

 

3) I soci possono essere SOCI ATTIVI o SOCCI SOSTENITORI.

 

Art. 5

 

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

1)L'ammissione a socio è subordinata :

a)      alla presentazione diapposita domanda scritta da parte degli  interessati;

 

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo,  le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

 

3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

 

4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

 

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno un mese prima dello scadere dell’anno in corso.

 

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

 

a)   mancato versamento della quota associativa per due         anni ;

b)              comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c)              persistenti violazioni degli obblighi statuari.

 

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti     che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

 

8)  Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 6

 

Doveri e diritti degli associati

 

1) I soci sono obbligati:

 

a)         ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

b)          a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c)          a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

 

2) I soci hanno diritto:

 

a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b)        a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c)         ad accedere alle cariche associative;

d)        al rimborso delle spese sostenute per l’associazione

 

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà

dell'Associazione.

 

4) L’associazione provvede ad assicurare i SOCI ATTIVI.

Art. 7

 

Organi dell'Associazione

 

1) Sono organi dell'Associazione:

 

a)        L'Assemblea dei soci;

b)        Il Consiglio direttivo;

c)        il Presidente.

 

 

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8

 

L'Assemblea

 

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

 

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

a)      approva il bilancio consuntivo;.

b)      Nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

c)      delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera l'esclusione dei soci;

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

 

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

 

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice‑Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti;

Le convocazioni devono essere effettuate mediante messaggio cellulare (SMS) o email almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

 

7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

 

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 9

 

Il Consiglio Direttivo.

 

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.­

I membri dei Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

 

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo  può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso  consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in  carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale rettifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

 

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente  e un Segretario.

 

4) Al Consiglio Direttivo spetta di:

 

a)          curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b)             predisporre il bilancio consuntivo;

c)             nominare il Presidente ed il Segretario;

d)             deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e)             provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

 

5) Il  Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Coordinatrice o dalla Segretaria e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

 

6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un decimo dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante messaggio telefonico o avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Consiglio.

 

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 10

 

Il Presidente

 

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

 

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in  assenza, al membro più anziano.

 

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

 

 

 

 

 

 

Art. 11

 

Norma finale

 

1) In caso di scioglimento,cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

 

 

Art. 14

 

Rinvio

 

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

 

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